LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

 

Approvata il 30 dicembre 2025

 

Nella seduta di martedì 30 dicembre u.s. la Camera ha approvato definitivamente la Legge di bilancio per il 2026, con norme che entrano in vigore dal 1.01.2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Nella stessa giornata la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in G.U. n. 42 quale legge n. 199 del 30 dicembre 2025, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

 

Sono molte le misure che interessano da vicino famiglie, imprese e professionisti. Nel dettaglio alcuni dei provvedimenti di natura tributaria e in materia di lavoro.

 

Bonus edilizi

In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota generale di detrazione al 36% e l’aliquota maggiorata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le seconde case, quelle locate o concesse in comodato rientrano nella detrazione del 36%.

In relazione alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota generale di detrazione pari al 36% e l’aliquota maggiorata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le seconde case, quelle locate o concesse in comodato rientrano nella detrazione del 36%.

Per il regime agevolato generale del sismabonus, è prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota generale di detrazione pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi rientranti in tale regime e l’aliquota maggiorata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le seconde case, quelle locate o concesse in comodato rientrano nella detrazione del 36%.

E’ prorogato anche per l’anno 2026 il bonus mobili, con il limite di spesa di 5.000 euro, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto; per il 2026 quelli iniziati a partire dal 1°gennaio del 2025. In questo caso non ci saranno differenze tra prime e seconde case, come per le altre detrazioni, andrà tutto al 50%. L’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

E’ invece terminato al 31/12/25 il bonus barriere architettoniche al 75%; dal 2026 per la rimozione di barriere c’è lo sconto base del 36% o l’aliquota maggiorata del 50%.

E’ prevista anche la fine della maxi-agevolazione di cui al superbonus, con alcune eccezioni per le regioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpite dal terremoto: permane per questi territori con aliquota al 110%, ma solo con domanda per il contributo alla ricostruzione

presentata prima del 30 marzo 2024.

Da ultimo bisogna poi considerare le soglie previste per le spese sostenute a partire dal 2025 per i redditi superiori a 75.000 euro, con ulteriore riduzione di detraibilità sopra la soglia di 100.000 euro.

 

Revisione delle aliquote Irpef e delle detrazioni

E’ ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’Irpef da 28.000 euro di reddito a euro 50.000. Invariata la prima aliquota del 23% fino a 28.000 euro e la terza, oltre 50.000 euro, tassata al 43%.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

Agevolazione Irpef per redditi domenicali e agrari

E’ esteso anche al periodo di imposta 2026 il regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In base a tale misura, ai fini dell’Irpef, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

-       fino a 10.000,00 euro, 0%;

-       oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;

-       oltre 15.000,00 euro, 100%.

Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge n. 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

 

ISEE con modifica sulla casa

Si innalza da 52.500 a 91.500 euro, ovvero a 120mila euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane, il limite del valore dell’abitazione di proprietà escluso dal computo ISEE, e si prevede un ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (invece che al terzo).

Vengono anche rideterminate le maggiorazioni ai parametri della scala di equivalenza:

-                          0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;

-                          0,25 in caso di 3 figli;

-                          0,40 in caso di 4 figli;

-                          0,55 in caso di almeno 5 figli.

Inoltre, nella componente patrimoniale rilevante per la definizione dell’ISEE, si dovrà tener conto anche delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

 

Tassazione delle locazioni brevi

Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi (di durata fino a 30 giorni); a decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a due immobili (anziché a quattro).

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

-       l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;

-       l’aliquota del 26% si applica al secondo immobile;

-       dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d’impresa e necessita l’apertura della partita Iva. Fino al 2025 questo vincolo scattava solo dal quinto immobile.

Non concorrono in queste limitazioni le locazioni diverse da quelle brevi (esempio i contratti convenzionali di cui alla L.431 e le locazioni transitorie).

Con la partita Iva sarà obbligatoria la tenuta una contabilità che, in termini di adempimenti, è nettamente più complessa del solo pagamento della cedolare, a causa della gestione delle fatture e dell’Iva ed arriva anche l’obbligo di versare i contributi previdenziali, che incrementano molto gli oneri pagati a fine anno.

Il nuovo limite dei tre immobili potrà essere “risolto” intestando la casa ad un figlio o parenti, darla in affitto lungo o cederla in comodato, per poi avviare un subaffitto. Tutte strade sulle quali poi l’Agenzia delle Entrate farà le sue verifiche.

 

Imposta sostitutiva per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia

E’ elevato da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione.

E’ elevato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 c.c. successivamente al 1.01.2026.

 

Disposizioni in materia di criptovalute e transazioni finanziarie

Ritocchi anche per il regime fiscale riguardante le criptoattività. Vengono infatti escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).Viene precisato che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea e che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Ne consegue che sono assoggettate all’aliquota del 33% le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro.

Inoltre, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come “Tobin tax”) sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento).

 

Definizione agevolata delle cartelle di pagamento

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e Iva (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all’art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la 1ª, la 2ª e la 3ª, rispettivamente, il 31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026;

b) dalla 4ª alla 51ª, rispettivamente, il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla 52ª alla 54ª, rispettivamente, il 31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del DPR 602/1973, che consentono all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dal 1.01.2026; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione della volontà di definizione e della comunicazione dell’agente della riscossione circa l’ammontare delle somme dovute, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

A seguito della presentazione della dichiarazione della volontà di definizione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a)        sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b)        sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c)        non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d)        non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e)        non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f)         il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973;

g)        si applica la disposizione di cui all’art. 54 del D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Entro il 30.06.2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a)        mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;

b)        mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

c)        presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione, alla data del 31.07.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a)        dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b)        di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c)        dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

La definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali è attribuita ai medesimi enti con facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Altri articoli sull’argomento

ROTTAMAZIONE 5^ PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AL 31/12/23

 

Estromissione dei beni immobili delle imprese individuali

Per le imprese individuali, viene nuovamente prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, posseduti al 30 settembre 2025, poste in essere entro il 31.05.2026.

La disposizione prevede per gli imprenditori individuali l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (art. 43, c. 2 Tuir), previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2026 e il 30.06.2027. Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2026.

 

Assegnazione agevolata beni ai soci, trasformazione in società semplice

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025 o che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2025.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, c. 4, 1° p. del DPR 131/1986 (valore catastale). Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Le società che si avvalgono delle disposizioni agevolate devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2026 e la restante parte entro il 30.11.2026, con modello F24.

 

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:

-       180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-       100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

-       50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

a)        beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b)        beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati, ai sensi dell’art. 1, c. 446 L. 207/2024, dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 (a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo).

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

Bonus mamme con almeno due figli

Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con due figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui.

Tale somma è riconosciuta, su domanda, fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio; l’importo non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.

La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con più di 2 figli e fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Per l’ottenimento di tale misura di integrazione del reddito, il reddito da lavoro non deve conseguire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, è riconosciuta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1.01.2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese dicembre 2026.

Tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Diritto del lavoro

Si propone la sintesi delle principali novità.

 

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel 2026

E’ riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. Dal beneficio sono esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.

Le finalità del Legislatore sono di incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell’ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni per l’anno 2027 e 271 milioni per l’anno 2028. Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’Inps.

 

Imposta al 5% sugli incrementi retributivi negli aumenti contrattuali

Viene introdotta un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 5% agli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2026. La disposizione si applica ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro. Si stima una platea di soggetti interessati alla norma pari a circa 3,8 milioni di lavoratori dipendenti. Si ipotizza un incremento annuo di 680 euro per i dipendenti sotto i 28mila euro; si sale a 750 euro per coloro che hanno un reddito tra 28mila e 33mila euro.

 

Premi di produttività tassati al 1%

Passa dal 5% all’1% l’imposta sostitutiva sui premi di produzione (legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili), nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti dell’impresa. Si applica su importi che salgono da 3mila a 5mila euro e si stima una potenziale platea di soggetti coinvolti di circa 250mila unità. La manovra estende poi al 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).

 

Notturno e festivi tassati al 15%

Per il 2026 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di maggiorazioni e/o indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai Ccnl, e sulle indennità di turno.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorchè denominati come maggiorazioni o indennità.

 

Trattamento integrativo del 15% nel turismo

Viene riproposto il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario festivo svolto dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Il beneficio è destinato ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro (periodo d’imposta 2025).

Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, il sostituto d’imposta, nel corso del 2026, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attestato per iscritto l’importo del reddito dipendente ottenuto nel 2025 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel modello F24. A tali fini si ritiene ancora utilizzabile il codice tributo 1702 istituito con la risoluzione n. 5S1/2023. Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica.

 

Incentivo donne con tre figli

Arriva un nuovo incentivo per aiutare l’inserimento al lavoro delle donne madri. La manovra introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un esonero totale (100%) dal pagamento dei contributi (fino a un massimo di 8mila euro l’anno) per i datori di lavoro che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di impiego da almeno sei mesi. La durata di questo esonero varia in base alla tipologia contrattuale per premiare maggiormente le assunzioni stabili. L’esonero per cento vale per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione); l’incentivo viene esteso fino a diciotto mesi (dalla data dell’assunzione iniziale) in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. L’esonero raggiunge i due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Per favorire la conciliazione vita lavoro la manovra contempla anche la priorità per il lavoratore o la lavoratrice con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di vita o senza limiti nel caso di disabili, di vedersi trasformare il contratto da tempo pieno a part-time o di rimodulare la percentuale di lavoro in caso di tempo parziale fino a un taglio di 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro che lo consentiranno sarà riconosciuto l’esonero al 100% dei contributi previdenziali (tranne premi e contributi Inail) per due anni e fino a 3mila euro su base annua.

 

Congedi per i figli fino a 14 anni

Si rafforza la disciplina dei congedi. Per quello parentale viene reiterato l’incremento dal 30 all’80% della retribuzione per tre mesi e si innalza da 12 a 14 anni il limite di età dei figli per usufruirne. I potenziali beneficiari oltre il 12° anno di vita del bambino sono stimati in circa 10mila. I congedi per malattia dei figli vedono raddoppiare la durata da 5 a 10 giorni e innalzata dagli 8 ai 14 anni la soglia di età dei figli per potervi ricorrere. È stabilita un’agevolazione per le aziende che assumono sostituti per la maternità: potranno prolungare il periodo di affiancamento al ritorno al lavoro fino al primo anno di vita del bambino.

 

Indennità di discontinuità nello spettacolo

Viene modificata la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Si innalza da 30mila a 35mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio. Si introduce poi una disciplina più favorevole per gli attori cinematografici e audiovisivi, consentendo di soddisfare il requisito ordinario delle 51 giornate anche con 15 giornate nell’anno precedente oppure con 30 giornate complessive nei due anni precedenti la domanda. Ai fini del calcolo delle giornate minime richieste, non si computano le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di Alas e Naspi nell’anno o negli anni considerati.

 

Cambia la liquidazione anticipata Naspi

Viene modificata l’attuale modalità di erogazione in un’unica soluzione della liquidazione anticipata dell’indennità Naspi. In particolare, si prevede che l’ammontare dell’anticipazione sia erogato in due rate, la prima in misura pari al 70% dell’importo complessivo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere:

a) al termine del periodo di trattamento, qualora lo stesso intervenga prima dei sei mesi;

b) non oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio dell’attività, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.

 

Stabilizzato il lavoro occasionale in agricoltura

Dal 2026 si stabilizza il lavoro occasionale in agricoltura, c.d. “LOAgri” (utilizzo per un periodo non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale), utilizzato dalle imprese del settore per garantire la continuità produttiva e per rispondere al meglio al fabbisogno di manodopera per le attività stagionali, assicurando ai lavoratori le tutele riconosciute dal rapporto di lavoro subordinato.

La Legge di Bilancio 2026 pone a regime la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) a decorrere dall’anno 2026. Viene, pertanto, eliminato il carattere transitorio della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, consentendone l’applicazione anche dopo il 31 dicembre 2025.

 

Esenzione dei buoni pasto elettronici sale a 10 euro

E’ innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Rimane, invece, confermato nella misura di:

-       4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei;

-       5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.

Si ricorda che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l’imponibilità previdenziale e fiscale per il valore che eccedente.

 

Incentivi per il posticipo del pensionamento

E’ esteso l’ambito applicativo dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica. L’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro

 

 

05/01/2026

 

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